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A partire da settembre 2025, tutte le partite di calcio che si svolgeranno presso lo stadio “Partenio-Lombardi” saranno soggette a nuove normative di sicurezza. Tali misure, che partono oggi nella sfida coi brianzoli, includono il divieto totale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, bottiglie di vetro e lattine, nelle tre ore antecedenti l’inizio e fino a un’ora dopo la conclusione di ogni partita. Queste restrizioni si applicano sia ai punti di ristoro all’interno dello stadio che ai circoli privati nelle zone limitrofe, tra cui Via De Gasperi, Via Annarumma e altre vie adiacenti.

Avellino-Monza, 3^ giornata di Serie BKT, venerdì 12 settembre 2025, ore 20:30
Avellino-Monza, 3^ giornata di Serie BKT, venerdì 12 settembre 2025, ore 20:30

Avellino, l'ordinanza ufficiale al Partenio-Lombardi

Viste le precedenti ordinanze con le quali veniva disposto, in occasione di tutte le partite a disputarsi presso lo stadio “Partenio-Lombardi” ed in occasione di tutti gli ulteriori incontri di calcio, il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e sino ad un’ora dopo la conclusione, anche da consegnarsi il loco o per asporto, per tutti gli esercizi di somministrazione e circoli privati nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, Rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa, nonché ai punti ristoro eventualmente aperti all’interno dello stadio;

Visto il D. L.vo n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; Visti gli artt. 9 ed 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.;

Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii;

ordina, per quanto in premessa riportato, in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio “Partenio-Lombardi” nella stagione calcistica 2025/2026, il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche nonché il divieto assoluto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva alla fine della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo o al banco, a tutti gli esercizi e circoli, nonché agli esercenti in forma ambulante, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, Rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa, nonché ai punti ristoro eventualmente aperti all’interno dello stadio;

dispone la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.

Alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza. Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le procedure previste dalla legge 24/11/1981 n. 689. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell’autorizzazione a norma di legge.

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Municipale;

avvisa che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.