tribunale

Aveva investito 285mila euro su una piattaforma di trading online appartenente a una società greca, perdendo l’intero capitale. Poi la vicenda è arrivata davanti al Tribunale civile di Monza, dove un particolare decisivo ha ribaltato il caso: il contratto di intermediazione finanziaria non risultava sottoscritto con firma digitale qualificata, né consegnato al cliente in copia cartacea.

Il cliente brianzolo ha così ottenuto la restituzione delle somme. La società coinvolta era stata inoltre sanzionata dall’autorità di vigilanza per violazioni delle normative sui mercati finanziari.

Dai contatti telefonici alla perdita dell’intero capitale

Secondo quanto sostenuto dal cliente, tutto era cominciato nel 2021, quando era stato contattato telefonicamente dalla società di investimenti e successivamente seguito da due consulenti. A suo dire, questi lo avrebbero rassicurato sulla sicurezza e sulla legalità delle operazioni proposte attraverso la piattaforma, convincendolo a registrarsi e a iniziare a investire.

Il brianzolo sosteneva di avere ricevuto continue indicazioni operative e di essere stato indotto a effettuare operazioni rischiose, senza prelevare denaro dal proprio conto. Tra le modalità indicate figuravano l’utilizzo della leva finanziaria e la mancata applicazione di strumenti di protezione come lo stop loss. Il risultato, secondo la sua ricostruzione, fu la perdita dell’intero capitale.

Il cliente chiedeva quindi che il contratto venisse dichiarato nullo, sostenendo di non averne mai ricevuto una copia e di non avere ottenuto informazioni dettagliate sui servizi di investimento, sui rischi, sui costi o sulle modalità di recesso. I termini e le condizioni, affermava, erano stati scaricati autonomamente dal sito.

Il giudice: i semplici “flag” online non bastano

Soldi

La società chiamata in causa sosteneva invece di avere rispettato i propri obblighi informativi e che il contratto fosse stato accettato attraverso una procedura “point and click”.

Il giudice Carlo Albanese ha però accolto la posizione del cliente, richiamando il Testo Unico della Finanza, secondo cui “i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e che un esemplare vada consegnato al cliente”.

Nel caso esaminato, ha rilevato il giudice, “il rapporto d’intermediazione finanziaria è stato attivato mediante una procedura interamente telematica sul portale web del broker”, attraverso l’apposizione di semplici “flag” digitali e la compilazione online dei moduli.

È proprio l’assenza di una firma digitale qualificata o della consegna di una copia cartacea del contratto ad avere portato alla nullità del rapporto e alla conseguente restituzione delle somme investite.