Cinque norme nate tra il 1865 e il 1948, alcune risalenti addirittura all'Italia monarchica, continuano a occupare un posto nell'ordinamento italiano e possono avere conseguenze concrete in materia di ordine pubblico. Tra requisizioni urgenti, radunate sediziose, esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza e blocchi stradali, la legislazione conserva strumenti poco conosciuti che tornano d'attualità dopo i violenti disordini in corso a Milano negli ultimi giorni.

Le immagini di vetrine infrante, negozi saccheggiati, barricate e aggressioni alle forze dell'ordine hanno riacceso il dibattito sulla capacità dello Stato di prevenire e contrastare le violenze. Nella giornata di domenica, secondo i dati della polizia riportati da RaiNews, 271 persone sono state accompagnate in Questura, 32 sono state arrestate e 14 agenti sono rimasti feriti.

Ma accanto alle disposizioni introdotte negli ultimi anni esiste un patrimonio legislativo assai più antico. Una ricognizione su 62 riferimenti normativi, tra testi di legge e pronunce giurisprudenziali, ha permesso di individuare cinque norme particolarmente interessanti.

La legge del 1865: quando lo Stato può requisire beni privati

La prima disposizione risale al 20 marzo 1865, quando il Regno d'Italia era guidato da Vittorio Emanuele II.

È l'articolo 7 dell'allegato E alla legge numero 2248 del 1865, uno dei provvedimenti fondamentali dell'unificazione amministrativa italiana.

La disposizione contempla un potere di intervento urgente dell'autorità amministrativa nei casi di grave necessità pubblica, quando il pericolo non consente di attendere i tempi delle procedure ordinarie.

In determinate condizioni, questo potere può riguardare anche l'utilizzazione temporanea di proprietà private mediante un provvedimento motivato.

Non si tratta di un istituto rimasto confinato nei manuali di storia. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 72 del 1961, affrontò la questione della requisizione urgente in una vicenda relativa alla necessità di trovare alloggi per famiglie esposte al rischio di crolli.

Anche l'articolo 835 del Codice civile disciplina la requisizione, prevedendo una giusta indennità per il proprietario.

Il Codice Rocco del 1930: il reato di radunata sediziosa

tribunale

Il secondo strumento risale al Codice penale approvato nel 1930, durante il regime fascista e successivamente modificato in numerose disposizioni.

L'articolo 655 disciplina la partecipazione a una radunata sediziosa composta da almeno dieci persone.

È una fattispecie poco citata nel dibattito pubblico, ma la sua applicazione richiede condizioni ben precise.

Non basta che dieci persone si riuniscano, protestino contro il Governo o manifestino dissenso.

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 15 del 1973, ha chiarito che occorrono sia caratteristiche oggettivamente sediziose della radunata sia un concreto pericolo per l'ordine pubblico.

È questa la distinzione decisiva. Una manifestazione, anche molto partecipata e caratterizzata da contestazioni accese, non diventa automaticamente una radunata sediziosa.

Per valutare l'eventuale applicazione della norma devono essere esaminati i comportamenti dei partecipanti, il contesto e il pericolo concretamente determinato.

C'è inoltre una particolarità: l'articolo prevede la non punibilità, per questa specifica contravvenzione, di chi si allontana dalla radunata prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedirvi.

L'eventuale commissione di altri reati rimane naturalmente una questione distinta.

Il regio decreto del 1931: gli ordini di pubblica sicurezza possono essere eseguiti senza attendere un processo

Il terzo riferimento è il Regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, conosciuto come Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

All'articolo 5 è prevista la possibilità di dare esecuzione amministrativa ai provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

La disposizione contempla, nei casi previsti, anche l'esecuzione d'ufficio e l'intervento della forza pubblica.

In via ordinaria è prevista una diffida con un termine di tre giorni, mentre i casi di urgenza seguono una disciplina particolare.

Il significato è rilevante: per eseguire un provvedimento amministrativo legittimo di pubblica sicurezza non occorre necessariamente attendere la conclusione di un processo penale.

La norma, tuttavia, non attribuisce un potere illimitato di intervento.

Occorre un provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente e l'eventuale esecuzione deve rispettare le garanzie previste dall'ordinamento.

Nel contesto di disordini urbani, la disposizione può assumere rilievo rispetto all'esecuzione di specifici ordini amministrativi. Non costituisce, invece, un'autorizzazione generale allo scioglimento di qualsiasi manifestazione.

Il regolamento del 1940: le tre intimazioni prima dello scioglimento

Il quarto riferimento è il Regio decreto 6 maggio 1940, numero 635, che contiene il regolamento di esecuzione del TULPS.

Alcune sue disposizioni disciplinano ancora le formalità degli interventi di pubblica sicurezza, conservando formulazioni risalenti all'epoca monarchica.

Particolarmente interessanti sono gli articoli dal 23 al 27, relativi alle operazioni di scioglimento delle riunioni e degli assembramenti nei casi previsti dalla legge.

L'articolo 25 contempla, in determinate circostanze, tre intimazioni ad alta voce per ordinare lo scioglimento, quando non siano disponibili gli strumenti di segnalazione previsti dal regolamento.

L'articolo 26 stabilisce che, nelle operazioni di scioglimento disciplinate dall'articolo 24 del TULPS, l'impiego della forza deve essere preceduto dall'ordine del responsabile individuato dalla disposizione.

L'articolo 27 prevede inoltre la redazione di un verbale sulle diverse fasi della riunione e sulle operazioni compiute.

Sono regole importanti perché riguardano non soltanto il potere delle autorità di intervenire, ma anche le condizioni e le formalità attraverso le quali l'intervento deve avvenire.

La disciplina contempla eccezioni che devono essere valutate secondo i rispettivi presupposti, ad esempio quando si verificano forme di opposizione violenta.

Il punto fondamentale è che la permanenza di queste disposizioni nell'ordinamento non consente di riproporre automaticamente tutte le modalità operative storiche. L'azione delle forze dell'ordine rimane sottoposta alle garanzie costituzionali e ai principi che regolano l'uso legittimo della forza.

La legge del 1948: fino a sei anni di carcere per le barricate che bloccano le strade

L'ultima disposizione è quella che presenta un collegamento particolarmente diretto con le barricate realizzate durante i disordini urbani.

Si tratta del Decreto legislativo 22 gennaio 1948, numero 66, dedicato alla libera circolazione sulle strade ordinarie e ferroviarie.

L'articolo 1 prevede la reclusione da uno a sei anni per chi, allo scopo di impedire od ostacolare la circolazione, colloca oggetti o altri ostacoli sulle strade secondo le modalità descritte dalla norma.

Sono previste inoltre aggravanti che possono comportare il raddoppio della pena, tra cui determinate ipotesi di partecipazione di più persone o di utilizzo della violenza e della minaccia.

È una disposizione che può assumere rilievo quando, durante episodi di violenza, vengono utilizzati transenne, fioriere, cassonetti o altri oggetti per realizzare barricate e impedire intenzionalmente il transito.

L'applicazione concreta richiede comunque di dimostrare gli elementi previsti dalla fattispecie, comprese la condotta e la finalità di ostacolare la circolazione.

La disciplina va inoltre distinta da quella relativa al blocco stradale realizzato con il proprio corpo, contenuta nell'articolo 1-bis e interessata da modifiche legislative nel 2025.

Non è quindi sufficiente che un corteo provochi rallentamenti o interruzioni del traffico per ricondurre automaticamente tutti i partecipanti al reato previsto dall'articolo 1.

E lo stato di pericolo pubblico? I limiti delle antiche leggi del 1931

La ricerca legislativa porta anche a un capitolo ancora più delicato: quello degli articoli dal 214 al 217 del TULPS, legati alla storica disciplina dello stato di pericolo pubblico.

Queste disposizioni appartengono a un impianto normativo precedente alla nascita della Repubblica e contemplavano poteri eccezionali delle autorità amministrative.

Ma la presenza di una norma in un testo legislativo non significa necessariamente che il suo contenuto originario sia ancora integralmente esercitabile.

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, con le garanzie riconosciute alla libertà personale, alla libertà di riunione e alla tutela giurisdizionale, ha modificato radicalmente il quadro nel quale questi poteri possono essere interpretati.

Non sarebbe dunque corretto sostenere che il Governo possa semplicemente richiamare vecchie disposizioni monarchiche per sospendere diritti fondamentali, introdurre arresti arbitrari o utilizzare indiscriminatamente la forza.

Le leggi storiche sono ancora utilizzabili, ma non equivalgono a poteri straordinari

Il risultato della ricognizione è significativo: una parte delle norme applicabili all'ordine pubblico italiano ha radici che risalgono all'Ottocento, al periodo fascista e al primo dopoguerra.

Alcune disciplinano comportamenti penalmente rilevanti, altre regolano gli interventi dell'amministrazione o le formalità delle operazioni di pubblica sicurezza.

Non tutte hanno la stessa funzione e, soprattutto, non tutte possono essere invocate indistintamente per fronteggiare una situazione di disordine.

Le violenze, i saccheggi, le aggressioni e i blocchi stradali intenzionali possono integrare specifiche fattispecie di reato. La partecipazione pacifica a una manifestazione, invece, continua a essere tutelata dalla Costituzione.

È proprio questa la distinzione centrale: l'ordinamento dispone già di strumenti per contrastare comportamenti violenti, anche attraverso leggi molto antiche, ma il loro impiego deve rispettare presupposti precisi e garanzie fondamentali.

Mentre il dibattito politico si concentra sulle nuove misure di sicurezza, una parte degli strumenti giuridici dello Stato continua così a portare la data di provvedimenti approvati oltre ottanta, novanta e persino centosessant'anni fa.