Monza, l'appalto sotto il milione e i 150mila euro a Set Block: tutti gli incroci con Ronzoni
Monza, l'appalto di piazza Giovanni XXIII e il subappalto a Set Block: conti, ribassi, precedenti con Ronzoni e domande ancora aperte negli atti.
Il cantiere è partito il 7 settembre 2026, nel quartiere Triante di Monza. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione comunale è riqualificare piazza Papa Giovanni XXIII e la viabilità circostante: nuovi marciapiedi, percorsi pedonali accessibili, sicurezza stradale, illuminazione e sistemazione degli spazi pubblici. Dietro i lavori, però, c'è una storia amministrativa e imprenditoriale che attraversa diversi anni, decine di procedure pubbliche e una serie di documenti che meritano di essere letti insieme. Il progetto, inizialmente inserito nella programmazione comunale per 800mila euro, è arrivato a un quadro economico da 1.424.000 euro. I lavori sono stati successivamente messi a gara per 996.710,26 euro, appena 3.289,74 euro al di sotto del milione, attraverso una procedura negoziata senza bando. Ad aggiudicarseli è stata Ronzoni S.r.l., impresa di Seveso, per 941.436,67 euro oltre IVA.
Pochi mesi dopo l'aggiudicazione, Ronzoni ha chiesto al Comune di autorizzare un subappalto da 150.629,87 euro a Set Block S.r.l., società di Vigevano. Fin qui, una dinamica ordinaria nel settore delle costruzioni. Ma l'esame del contratto, delle precedenti aggiudicazioni e degli archivi ufficiali rivela che Ronzoni e Set Block non sono due operatori che si incontrano per la prima volta. Nel 2019 erano insieme in un raggruppamento temporaneo aggiudicatario di lavori per oltre 1,25 milioni di euro. In altre occasioni hanno partecipato separatamente alle stesse gare. E nei documenti del 2026 compare un ulteriore elemento da chiarire: l'amministratrice della subappaltatrice si chiama Beatrice Ronzoni, nome che figura anche sul sito ufficiale dell'impresa aggiudicataria come rappresentante della terza generazione aziendale.
Da 800mila a 1,424 milioni: come cambia il progetto comunale
La prima ricostruzione riguarda il denaro pubblico. Nella deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28 luglio 2025, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, l'intervento su piazza Giovanni XXIII compare con un finanziamento iniziale di 800.000 euro. La stessa deliberazione ne dispone l'incremento a 1.300.000 euro. Sono mezzo milione in più, prima ancora dell'apertura del cantiere.
Il passaggio successivo arriva il 5 dicembre 2025. Con deliberazione di Giunta n. 427 viene approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, con un quadro complessivo di 1.424.000 euro IVA inclusa. Rispetto alla prima previsione, l'incremento raggiunge così 624mila euro, pari al 78%. Si tratta di modifiche intervenute durante la programmazione e la progettazione, non di costi aggiuntivi maturati durante l'esecuzione dei lavori. Questa distinzione è essenziale: l'aumento non dimostra uno sforamento dell'appalto. Rimane però una domanda di interesse pubblico: quali esigenze tecniche, quali nuove lavorazioni e quali valutazioni economiche hanno portato a rivedere in questa misura il finanziamento dell'intervento?
Il 13 marzo 2026, con determinazione dirigenziale n. 435, il Comune approva il progetto esecutivo e indice la gara. L'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza e prima del ribasso, viene fissato a 996.710,26 euro. Il valore assume rilievo perché l'articolo 50, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici disciplina le procedure negoziate senza bando per lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a un milione, con consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti. Per la fascia superiore, la lettera d) prevede ordinariamente la consultazione di almeno dieci operatori.
Il Comune ne invita sei. La procedura, in base al valore dei lavori indicato, rientra quindi nella fascia normativa utilizzata. Non vi è prova che la base di gara sia stata determinata artificiosamente per rimanere sotto la soglia. La vicinanza di appena 3.289,74 euro rende tuttavia particolarmente interessante conoscere il dettaglio del computo estimativo, per comprendere come sia stato raggiunto quel valore e quali prestazioni siano rimaste nelle altre voci del quadro economico da 1,424 milioni. Sono importi differenti, che non possono essere sovrapposti: il primo riguarda i lavori messi a gara, il secondo l'intero quadro di progetto.
Sei imprese, un ribasso del 5,80% e la soglia di anomalia
Il 1° aprile 2026 il Comune trasmette gli inviti attraverso la piattaforma Sintel, procedura 217276860. Le imprese individuate sono Coges, Ronzoni, Bergamelli, GF Strade, ICA Strade e Stucchi & C. Tutte e sei presentano un'offerta.
Il verbale della seduta del 6 maggio 2026 fotografa il risultato: GF Strade propone il 7,69% di ribasso, Ronzoni il 5,80%, Stucchi & C. il 5,12%, ICA Strade il 4,55%, Bergamelli il 4,36% e Coges il 4,01%. La soglia di anomalia, calcolata con il metodo A previsto dal Codice, viene individuata nel 5,949%. L'offerta di GF Strade supera il limite ed è assoggettata all'esclusione automatica. Ronzoni, con il 5,80%, risulta così la prima offerta utile.
La differenza tra il ribasso vincente e la soglia di anomalia è di appena 0,149 punti percentuali. Un margine ridotto, ma non sufficiente a dimostrare alcuna alterazione della gara. Il calcolo della soglia risulta coerente con il metodo indicato negli atti e il Comune, nella successiva determinazione n. 1064 del 10 giugno, dichiara conclusi positivamente i controlli sul contraente e attesta la congruità dell'offerta. La questione giornalistica non è dunque attribuire al ribasso un significato che non possiede, ma verificare l'intero percorso amministrativo: criteri di scelta degli invitati, eventuali precedenti affidamenti e documentazione sulla congruità dei costi.
Ronzoni e Set Block, una storia documentata almeno dal 2019
Per comprendere il subappalto del 2026 bisogna tornare indietro di sette anni. Il 30 settembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, compare l'avviso di aggiudicazione del progetto “Traccia Azzurra”, relativo al collegamento ciclabile tra l'Abbiatense e Vigevano. La stazione appaltante è il Parco Lombardo della Valle del Ticino. L'importo dell'aggiudicazione è di 1.255.595,83 euro, IVA esclusa. Le offerte pervenute sono due.
L'aggiudicatario non è una singola società, ma un raggruppamento temporaneo formato da Impresa Ronzoni S.r.l., Cidieffe Costruzioni S.r.l. e Set Block S.r.l.. Il documento costituisce una prova ufficiale di una precedente collaborazione contrattuale tra le due aziende oggi coinvolte nel cantiere di piazza Papa Giovanni XXIII.
La loro presenza negli stessi procedimenti non si esaurisce con quell'esperienza. Già negli elenchi del Comune di Monza del 2017, relativi ai lavori di via Valosa di Sopra, figurano entrambe tra le imprese che avevano presentato offerta. Nel 2019 compaiono nuovamente tra i partecipanti alla procedura per la pista ciclabile di via Borgazzi. Ulteriori documenti delle amministrazioni locali le collocano fra gli operatori di procedure successive.
C'è poi la gara del 2023 a Vigevano, per l'estensione della pista ciclabile di corso Brodolini, identificata dal CIG 9890370F81. Il report della procedura registra quattro offerte valide: Set Block 1,51%, VI.COS. 1,35%, Ronzoni 1,10% e Arona Scavi 0,50%. In quell'occasione Set Block vince, con un importo iniziale di aggiudicazione pari a 179.795,89 euro. Ronzoni partecipa come concorrente distinta.
Il quadro è quindi composto da fatti diversi: una partnership accertata nel 2019 e successive partecipazioni separate a procedure pubbliche. Non è una dimostrazione di accordi tra concorrenti. È però una storia di rapporti professionali che rende necessario distinguere con precisione la collaborazione pregressa, perfettamente possibile nel settore, dall'eventuale esistenza di collegamenti societari o decisionali rilevanti ai fini delle gare.
Il nome di Beatrice Ronzoni e la dichiarazione di assenza di collegamenti
Nel fascicolo del subappalto di Monza compare un altro particolare. Il contratto del 1° settembre 2026, sottoscritto digitalmente dalle parti, identifica Edoardo Ronzoni quale amministratore unico dell'appaltatrice Ronzoni S.r.l. e Beatrice Ronzoni quale amministratrice unica della subappaltatrice Set Block S.r.l.
Nel medesimo contratto viene dichiarato che tra le società non sussistono forme di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. La dichiarazione è ripresa nel provvedimento comunale esaminato.
Eppure un documento pubblico dell'impresa appaltatrice solleva una domanda che non può essere ignorata. Sul sito ufficiale di Ronzoni S.r.l., in un articolo del 25 novembre 2025, viene presentata una Beatrice Ronzoni come responsabile amministrativa e rappresentante della terza generazione dell'azienda. L'articolo si riferisce a un'iniziativa pubblica dedicata al contrasto della violenza contro le donne, organizzata con la partecipazione di Gruppo CAP.
Il nome coincide con quello dell'amministratrice di Set Block indicata nel contratto del settembre 2026. La documentazione disponibile non permette tuttavia di stabilire in modo definitivo che si tratti della stessa persona. Per arrivare a una conclusione servono riscontri anagrafici e camerali pertinenti, oltre alla ricostruzione degli assetti proprietari.

Anche qualora l'identità fosse confermata, la presenza di una persona con rapporti professionali con entrambe le imprese non dimostrerebbe automaticamente una violazione dell'articolo 2359. Il controllo societario richiede presupposti giuridici specifici. Il punto, però, resta di evidente interesse: la stazione appaltante ha verificato soltanto le dichiarazioni societarie presentate o ha approfondito anche gli eventuali rapporti personali, organizzativi e decisionali rilevanti? Su quali documenti si fonda la valutazione di assenza di collegamenti?
I conti del subappalto: quel 16% ripetuto su tutte le voci
L'analisi economica del contratto tra Ronzoni e Set Block apre un ulteriore fronte. L'importo stabilito è di 150.629,87 euro, suddiviso in 115.558,42 euro per lavorazioni, 28.076,67 euro per costi della manodopera e 6.994,78 euro per oneri della sicurezza. Le prestazioni riguardano scavi, demolizioni, tagli e realizzazione di nuovi marciapiedi, categoria SOA OG3.
La quota complessiva corrisponde esattamente, dopo arrotondamento, al 16% dell'importo dell'appalto principale. Ma il controllo delle singole componenti contabili porta a un risultato ancora più preciso: anche i costi della manodopera indicati per Set Block equivalgono al 16% della stima della manodopera riportata nell'aggiudicazione principale; lo stesso accade per gli oneri della sicurezza. Persino la quota residua delle lavorazioni segue la medesima proporzione.
In altre parole, ogni componente economica del subappalto riproduce la stessa percentuale dell'importo corrispondente utilizzato per l'appalto generale. È una coincidenza matematica che merita una spiegazione tecnica. Le quantità, le ore lavorative e gli oneri specifici delle opere affidate a Set Block sono stati misurati analiticamente oppure la ripartizione contrattuale è stata determinata applicando una percentuale uniforme alle diverse voci?
Un computo metrico puntuale potrebbe giustificare pienamente gli importi indicati. Senza il dettaglio delle misurazioni e delle stime, però, non è possibile verificare il percorso che ha prodotto tale corrispondenza.
C'è un'altra clausola da esaminare. L'articolo 3 del contratto di subappalto stabilisce che i lavori siano liquidati sulla base dell'elenco prezzi dell'ente appaltante, già ridotto del ribasso offerto da Ronzoni in gara, con l'applicazione di un ulteriore sconto del 3%. Uno sconto concordato tra appaltatore e subappaltatore non costituisce, di per sé, un'anomalia. Diventa però fondamentale verificare a quali prezzi unitari sia stato applicato, con quali quantità e con quali effetti sulle lavorazioni contabilizzate.
È proprio dall'incrocio fra il 16% ripetuto nelle voci economiche e il 3% di ulteriore sconto che nasce la necessità di conoscere il computo completo, il dettaglio delle componenti non ribassabili e la documentazione tecnica esaminata dall'amministrazione.
Dal contratto da 941mila euro all'avvio dei lavori: il nodo delle date
La cronologia amministrativa presenta un'ulteriore questione. Ronzoni ottiene l'aggiudicazione il 10 giugno 2026, efficace dall'11 giugno. Ma nella documentazione comunale sul successivo subappalto si legge che, il 1° settembre, l'amministrazione ha disposto l'assegnazione temporanea delle funzioni di direzione lavori al responsabile unico del progetto, l'architetto Carlo Maria Nizzola, per consentire l'avvio dell'intervento mentre risultava ancora in attesa la stipulazione formale del contratto principale.
Le aree vengono consegnate anticipatamente il 4 settembre. Il cantiere apre il 7 settembre. L'articolo 55 del Codice dei contratti prevede ordinariamente, per gli affidamenti sotto soglia europea, la stipulazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ferme restando le possibilità di differimento e le disposizioni sull'esecuzione anticipata. Non sarebbe quindi corretto sostenere che l'avvio prima della stipula costituisca automaticamente una violazione.
La domanda resta tuttavia puntuale: per quale ragione, quasi tre mesi dopo l'aggiudicazione, il contratto risultava ancora in attesa di formalizzazione? Esistono atti di proroga o differimento? Quali presupposti sono stati richiamati per l'esecuzione anticipata? E in quale data è stato infine sottoscritto il contratto, se la stipulazione è nel frattempo intervenuta?
Anche la sequenza del subappalto richiede una ricostruzione. La richiesta di Ronzoni è trasmessa il 1° settembre e protocollata dal Comune il 2 settembre, al numero 0168427/2026. Il contratto prevede che l'efficacia del subappalto sia subordinata all'autorizzazione oppure al decorso del termine previsto dalla normativa senza un provvedimento ostativo. La documentazione amministrativa esaminata riferisce di verifiche concluse positivamente l'8 ottobre, con protocollo 0193599/2026.
Non è però possibile stabilire dai soli documenti disponibili quando Set Block abbia materialmente iniziato le proprie lavorazioni. L'inizio del cantiere generale il 7 settembre non prova che la subappaltatrice fosse già presente. La verifica decisiva passa dai giornali dei lavori, dalle comunicazioni di ingresso in cantiere e dai documenti di sicurezza.
Set Block a Monza: prima aggiudicataria, poi subappaltatrice
Il rapporto con il Comune di Monza non comincia nel 2026. Un atto ufficiale del 23 aprile 2024, la determinazione n. 651, assegna a Gugliotta S.r.l. e Set Block S.r.l. l'accordo quadro del lotto 3 per la manutenzione ordinaria di vie e piazze cittadine. La procedura prevedeva due operatori per ciascun lotto. Set Block aveva offerto un ribasso del 14,125%, collocandosi fra le imprese selezionate dopo l'esclusione dell'offerta risultata anomala.
Un anno dopo, la determinazione n. 134 del 3 febbraio 2025 autorizza la stessa Set Block a subappaltare una parte delle lavorazioni dell'accordo quadro a Unistrade S.r.l..
Nel 2026, invece, Set Block assume il ruolo di subappaltatrice di Ronzoni nel progetto di piazza Papa Giovanni XXIII. La successione delle posizioni è chiara: aggiudicataria diretta in un accordo quadro, impresa che subappalta parte delle lavorazioni e successivamente impresa che riceve un subappalto. Sono ruoli diversi, tutti previsti dalla disciplina degli appalti, e la loro alternanza non rappresenta un illecito. Servono però a delineare la presenza consolidata della società nel mercato dei lavori pubblici locali.
Il nuovo contratto la qualifica come microimpresa, mentre nella richiesta di autorizzazione viene utilizzata anche la definizione di piccola impresa. Entrambe le categorie possono accedere, ricorrendone i presupposti, al pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 11. Non è quindi la classificazione, isolatamente considerata, a sollevare una contestazione economica. Resta utile conoscere la documentazione sulla consistenza aziendale sulla quale il Comune ha fondato le proprie verifiche.
Le verifiche antimafia e i documenti ancora da esaminare
La determinazione di aggiudicazione del giugno 2026 dà atto dei controlli effettuati su Ronzoni, compresi quelli relativi alla regolarità fiscale, contributiva e all'assenza di motivi ostativi. Per quanto riguarda la certificazione antimafia, il documento menziona l'iscrizione dell'impresa alla White List della Prefettura di Monza e Brianza, con scadenza indicata all'11 settembre 2026.
Nel contratto di subappalto, Set Block dichiara invece un'iscrizione alla White List della Prefettura di Pavia con scadenza al 22 giugno 2027. Il successivo documento comunale riferisce di un'istruttoria favorevole, comprensiva delle verifiche sulle banche dati competenti.
Non emergono da queste informazioni prove di irregolarità antimafia. La data di scadenza di un'iscrizione, da sola, non determina necessariamente la perdita della sua efficacia, anche in presenza di procedure di rinnovo regolarmente avviate. Rimane tuttavia necessario distinguere tra le attestazioni contenute negli atti e la verifica diretta dello stato aggiornato delle iscrizioni.
Un altro limite riguarda il fascicolo amministrativo del subappalto. La copia del provvedimento esaminata contiene la ricostruzione dell'istruttoria, l'importo autorizzato, la previsione del pagamento diretto e i riferimenti ai controlli, ma nell'esemplare disponibile non risultano identificabili con certezza il numero definitivo della determinazione, la data di adozione e gli estremi completi della sottoscrizione. Si tratta di una lacuna della copia a disposizione della redazione, non della prova che il Comune non abbia formalmente adottato il provvedimento.
Cinque domande che restano aperte
La ricostruzione documentale porta a interrogativi precisi. Il primo riguarda il progetto: quali valutazioni hanno determinato il passaggio da 800mila a 1,424 milioni di euro e come si articola il quadro economico definitivo? Il secondo riguarda la procedura: come è stato costruito il computo dei lavori da 996.710,26 euro e con quali criteri sono stati selezionati i sei operatori invitati?
Il terzo riguarda i rapporti tra le imprese: quali verifiche sono state svolte sull'autonomia societaria e decisionale di Ronzoni e Set Block, anche alla luce della loro collaborazione documentata nel 2019? Il quarto investe i costi: quale computo giustifica la ripartizione esattamente proporzionale del 16% e come è stato applicato lo sconto aggiuntivo del 3%? Il quinto riguarda l'esecuzione: quando è stato stipulato il contratto principale e quando sono iniziate effettivamente le lavorazioni della subappaltatrice?
Le risposte richiedono atti specifici: computi metrici, relazioni di congruità, documenti contrattuali definitivi, visure camerali storiche e registrazioni dell'esecuzione. Una parte delle informazioni è dichiarata negli atti, ma non integralmente verificabile sulla documentazione pubblica finora esaminata.
Questa inchiesta non dimostra l'esistenza di una turbativa d'asta, di accordi anticoncorrenziali, di dichiarazioni false o di un danno erariale. Documenta però una storia che merita attenzione: un progetto il cui finanziamento cresce durante la programmazione, lavori messi a gara a meno di 3.300 euro dalla soglia del milione, due imprese con precedenti rapporti contrattuali e un subappalto le cui principali componenti economiche riproducono tutte la medesima percentuale.
Il Comune di Monza ha formalmente attestato la regolarità dell'aggiudicazione e dei controlli eseguiti. Le imprese operano nell'ambito di strumenti contrattuali previsti dalla legge. Ma la regolarità dichiarata negli atti non esaurisce il diritto dei cittadini a conoscere le ragioni delle scelte, la formazione dei costi e le modalità con cui vengono spese le risorse pubbliche.
Il punto non è anticipare una colpa che non è stata dimostrata. È rendere leggibile una catena di decisioni, rapporti economici e documenti che altrimenti rimarrebbero separati. E chiedere, su ciascuno di essi, risposte verificabili.



