Monza, l'esito del ricorso al Coni contro la Lega Serie B!
La decisione della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, i dettagli

1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2025, presentato, in data 18 giugno 2025, dai sigg. Fulvia Brigada Gatteschi, Laura Vergnano Mantica e Roberto Mantica contro la Procura Federale della FIGB e la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello FIGB, in funzione di Corte Sportiva di Appello, del 7 maggio 2025, comunicata via PEC il successivo 19 maggio 2025, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 3/2025 CAF, con la quale, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata integralmente confermata la sentenza n. 7 del 28 marzo 2025, emessa, nell’ambito del giudizio R.G. n. 2/2025 GSN, dal Giudice Sportivo Nazionale Supplente della FIGB, che ha irrogato, a carico dei sigg. Fulvia Brigada Gatteschi, Laura Vergnano Mantica e Roberto Mantica, la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo di mesi 18, nonché la sanzione accessoria del divieto di formare coppia o squadra reciprocamente per un periodo di anni 3; NULLA PER LE SPESE;
2. HA RIGETTATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2025, presentato, in data 10 luglio 2025, dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B" e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente; HA DICHIARATO INAMMISSIBILE L'INTERVENTO DELL'EMPOLI FOOTBALL CLUB S.P.A.; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
3. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2025, presentato, in data 12 luglio 2025, dal Venezia F.C. S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del "Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B", previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

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